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accessibilità
la legge 4/2004
ACCESSIBILITÀ
Tim Berners-Lee, inventore del World Wide WebLa forza del Web sta nella sua universalità.
La legge 4/2004, la legge italiana sull'accessibilità
Per tutelare il diritto degli utenti con disabilità a fruire degli strumenti informatici, e in particolare di Internet, l'Italia si è dotata, fin dal 2004, di un apposito strumento legislativo, la Legge 4/2004, intitolata Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici, comunemente chiamata "Legge Stanca", dal nome dell'allora ministro per l'Innovazione e le tecnologie Lucio Stanca.
L'articolo 2 contiene la definizione di accessibilità:
la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari
Il comma 1 dell'articolo 3 stabilisce chi è tenuto a rispettare la legge:
La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni (...), agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi informatici.
Il decreto ministeriale dell'8 luglio 2005, intitolato "Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici", definisce i requisiti per l'implementazione e la verifica dell'accessibilità. I requisiti tecnici sono 22 e fanno riferimento a quanto previsto nelle WCAG 1.0 (le linee guida per l'accessibilità dei contenuti web); il rispetto di tali requisiti è condizione necessaria perchè un sito internet possa definirsi accessibile in aderenza alla legge 4/2004.
